Art. 1 – Denominazione e Sede
Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Volontariato denominata HANDS- 4 YOU, con Sede legale nel Comune di Bolzano in Viale A. Duca d’Aosta nr.100.
Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. - 2 Statuto
L’organizzazione di volontariato HANDS-4 YOU è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico
Art. 3 – Efficacia dello Statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Art. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5 - Finalità e Scopi
L’Associazione non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito delle dipendenze e della povertà sociale per persone in trattamento, post trattamento o prese in carico dai servizi professionali e i loro familiari.
Si riconosce nei valori della gratuità, dell’attenzione alla dignità delle persone, nello spirito di solidarietà, della testimonianza, della promozione del bene comune, nell’altruismo, nella pratica dei diritti di cittadinanza e nello spirito della crescita sociale e del benessere.
Art. 6 - Attività
L’Associazione si propone di svolgere le proprie attività con interventi e progetti di:
Assistenza e/o sostegno
Sensibilizzazione
Gruppi di auto mutuo aiuto
Servizi di ascolto, di accoglienza e di inclusione sociale
Servizi di accompagnamento
Centri di incontro e socializzazione
Formazione
Attività culturali, di tempo libero e occupazionali
Attività di promozione alla salute e del benessere
Qualunque attività collegata alle finalità dell’Associazione HANDS
ART. 7 - Ammissione
Fermo restando che l ‘Associazione HANDS – onlus entra di diritto in quanto Associazione emanatrice e socia fondatrice, sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente a realizzarle,
L’ammissione all’Associazione HANDS 4 YOU è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’ammissione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Sono previste due categorie :
Ordinari ( versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
Sostenitori senza diritto di voto (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea).
Art. 8 - Diritti e doveri di soci
I Soci ordinari hanno diritto di:
Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento
Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge
Prendere atto dell’ordine delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
I Soci ordinari hanno il dovere di:
rispettare il seguente Statuto
svolgere il proprio operato verso gli altri in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
I Soci sostenitori hanno diritto di:
partecipare alle attività
accedere ai centri d’incontro
accedere alle attività organizzate
partecipare a momenti formativi
I Soci sostenitori hanno il dovere di:
rispettare il seguente Statuto
svolgere il proprio operato verso gli altri in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito
Art. 9- Prestazioni degli aderenti
L’attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.,
Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.
L’aderente all’associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 11 – Gli organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- I Revisori dei Conti
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 12 - L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione con diritto di voto ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
Art. 13 - Compiti dell’Assemblea
L’assemblea deve:
Approvare il bilancio annuale;
Fissare l’importo delle quote sociali annuali
Determinare le linee programmatiche dell’associazione
Approvare l’eventuale regolamento interno
Eleggere o revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti
Ratificare la nomina dei consiglieri nominati dal consiglio direttivo
Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art.14 – Convocazione
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altro casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci o all’indirizzo mail oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
Art. 15 - Assemblea ordinaria poteri e regole di voto
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti,in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 16 -Assemblea straordinaria poteri e regole di voto
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il 50%½ più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell’associazione con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 17 - Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di i governo di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da cinque a sette componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti . Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.
Il Consiglio direttivo in caso di mancanza di un consigliere per morte,dimissioni o decadenza, provvede alla nomina di un nuovo consigliere, salvo ratifica da parte dell’assemblea annuale o straordinaria dei soci.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente.
Art. 18 – Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti.
Art. 19- Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da un membro supplente, nominati dall’Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sui bilanci consuntivi e preventivi; eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’Assemblea.
Art. 20 - Risorse Economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative e contributi degli aderenti
contributi di privati
contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
donazioni e lasciti testamentari
rimborsi derivanti da convenzioni
entrate derivanti da attività marginali e da offerte . .
Art.21 -I Beni
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili.
I beni immobili, i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art.22 - Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la destinazione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali.
Art.23 Proventi derivanti da attività marginali
I proventi derivanti da attività occupazionali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione. Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione e con i principi della L.266/91
Art.24 - Esercizio Sociale (Bilancio)
E’ fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annualmente.
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo annuale contiene tutte le previsioni di spese e di entrate per l’esercizio annuale successivo.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria.
Art.25 – Convenzioni e Protocolli d’Intesa
Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e altri enti, associazioni e organizzazioni con altre forme giuridiche sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
L’associazione potrà partecipare a consorzi, cooperative, reti d’impresa od altre forme giuridiche organizzative che favoriscono l’implementazione della propria finalità sociale.
Art.26 - Personale retribuito
L’associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L.266,91
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 27 – Collaboratori di lavoro autonomo
L organizzazione di volontariato può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l’associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
Art.28 - Altre forme di collaborazione
L’associazione potrà avvalersi di persone che svolgono attività di Servizio Civile Nazionale e Internazionale o altre forme di attività di Solidarietà Sociale e di Pubblica Utilità attraverso convenzioni con gli Enti mandanti.
Art. 28 -Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della legge 266/91
Art.30 - Assicurazione dell’Associazione
L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Art. 31 - Scioglimento dell’Associazione e Devoluzione del Patrimonio
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati, ai sensi dell’art. 21 C.C. ultimo comma.
Art. 32 Disposizione Transitoria
Fintanto che l’Associazione HANDS 4 YOU non avrà avviato la propria attività ed avrà potuto accedere all’erogazione di contributi pubblici od ad altri finanziamenti, mediante stipula di un protocollo d’Intesa, l’Associazione HANDS- ONLUS sosterrà tutte le spese necessarie e si prenderà in carico la gestione amministrativa/contabile per il buon funzionamento dell’Associazione a titolo gratuito.
Art. 33 - Norme di rinvio disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.